Eternit e amianto: l’evoluzione normativa
Con il termine eternit viene generalmente inteso il nome commerciale di un materiale costituito da un impasto di malta e fibre d’amianto, prodotto a partire dai primi anni del 900.
Esso, a causa delle sue particolari qualità, veniva utilizzato per la realizzazione di accessori nelle costruzioni edilizie e stradali.
Negli anni sessanta, numerose ricerche dimostrarono come la polvere di amianto generata dall’usura dei tetti e usata come materiale di fondo per i selciati, provocasse gravi malattie dell’apparato respiratorio e fosse responsabile di particolari tipi di cancro.
In ragione di ciò, l’amianto rappresenta un concreto rischio per la salute umana se le sue fibre vengono inalate.
È stato peraltro provato che è possibile contrarre malattie correlate anche con basse esposizioni.
In questo senso le istituzioni, una volta compresa la lesività dell’eternit e degli altri prodotti contenenti amianto, ne hanno immediatamente vietata la produzione e la commercializzazione.
Tuttavia, a causa della elevata pericolosità delle fibre di amianto è stato necessario intervenire in maniera incisiva nel settore, regolamentando in maniera precisa anche le modalità di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle zone in cui era presente tale materiale.
In particolare, con la legge 257/92, è stata vietata la produzione e la commercializzazione dei prodotti contenenti amianto mentre, con disposizioni normative successive, si è provveduto a regolamentare tutti gli aspetti relativi alla tutela dell’ambiente, della salute pubblica e dei lavoratori, dello smaltimento dei rifiuti, del controllo delle attività di bonifica dell’amianto presente negli edifici e negli impianti.
È consigliata la consultazione del sito www.taglialabolletta.it, nel quale vengono riportate le conoscenze di numerosi esperti nel campo del fotovoltaico e dello smaltimento di eternit.
Il decreto FER e gli incentivi per il fotovoltaico e lo smaltimento dell’amianto
Per riuscire ad eliminare i prodotti a base di amianto presenti sul territorio italiano, le autorità hanno previsto una serie di provvedimenti ed incentivi di natura fiscale nei confronti di privati e aziende che consentono di sostituire i vecchi manufatti di amianto con tecnologie ecosostenibili e privi di effetti collaterali sull’uomo.
Il fotovoltaico, in questo senso, ha giocato, e gioca tutt’ora, un ruolo di fondamentale importanza.
È attualmente in fase di approvazione il nuovo decreto FER.
Il testo, ancora in discussione per via del parere negativo della conferenza stato-regioni, prevede una serie di agevolazioni volte a promuovere l’eliminazione e lo smaltimento dell’amianto, proponendo numerosi incentivi nel settore fotovoltaico.
Questa nuova iniziativa punta a ripetere i risultati ottenuti dal bonus amianto rimasto in vigore tra il 2010 e il 2012, che comportò la rimozione di 20 milioni di metri quadri di eternit dai tetti delle abitazioni italiane.
Chi potrà usufruire degli incentivi al fotovoltaico 2019
Il decreto, in coerenza con gli obiettivi europei previsti tra il 2020 e il 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti alimentati a fonti rinnovabili tra i quali figurano anche gli impianti fotovoltaici.
L’accesso agli incentivi avverrà per mezzo di aste al ribasso.
All’articolo 3 della bozza del decreto è previsto che potranno accedere ai meccanismi di incentivazione – previa partecipazione pubblica e procedure per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri – gli impianti e le fonti rinnovabili che rientrino in determinate categorie.
In particolare, potranno usufruire delle agevolazioni:
- gli impianti di nuova costruzione integralmente ricostruiti e riattivati di potenza inferiore a 1 MW;
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1MW;
- gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.
Ulteriore condizione posta dal decreto, è che gli incentivi potranno essere erogati solo se i lavori di realizzazione degli impianti risultino avviati dopo l’inserimento in una posizione utile nelle graduatorie a partire dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa dall’amministrazione competente.
Oltre a questi requisiti specifici, per la partecipazione alle procedure di asta e registro, dovranno sussistere ulteriori condizioni, che il decreto definisce di natura generale.
Con particolare riferimento al fotovoltaico, affinché si possa accedere alle agevolazioni, sarà necessario che gli impianti:
- siano di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
- rispettino le disposizioni di cui all’articolo 65 del D.L. 24 gennaio 2012 – convertito con legge 24 marzo 2012 numero 27 – circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti ubicati in aree agricole;
- siano abilitati, e in possesso del relativo titolo, alla costruzione e all’esercizio, con il preventivo di connessione accettato in definitiva.
Infine, ai sensi dell’art. 3, comma 10 dell’attuale schema di decreto, potranno partecipare alle procedure anche aggregati costituiti da più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.
Ulteriori incentivi per la sostituzione delle coperture in eternit e amianto
Il Decreto FER conterrà poi un ulteriore premio per chi, realizzando un impianto fotovoltaico, sostituirà una vecchia copertura in eternit o amianto.
Ai sensi dell’art. 7, comma 10 dell’attuale testo è infatti prevista una primalità dell’incentivo che sarà pari a 12€ per MW. Tale premio verrà erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull’energia elettrica.
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) renderà note le condizioni specifiche, anche relative alle corrette modalità di rimozione e smaltimento dell’eternit e dell’amianto, per accedere al premio.
È stabilito, inoltre, che il premio non sarà cumulabile con altri incentivi pubblici aventi analoga finalità.
Modalità operative degli incentivi al fotovoltaico
Con le aste saranno definiti i livelli di incentivazione, nei limiti di contingenti di potenza. La potenza messa a disposizione per fotovoltaico ed eolico (Gruppo A) sarà pari a 4.800 MW, mentre il secondo e il terzo gruppo riceveranno, rispettivamente, 140 MW e 490 MW.
La bozza del decreto prevede altresì sette bandi relativi alle procedure di asta e registro, che saranno pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) secondo questo calendario: 31 gennaio 2019, 31 maggio 2019, 30 settembre 2019, 31 gennaio 2020, 31 maggio 2020, 31 agosto 2020, 31 gennaio 2021.
Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi potranno essere inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo i modelli che verranno predisposti e resi noti dallo stesso GSE.
Tali modelli indicheranno anche la documentazione da fornire, strettamente funzionale alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri di priorità per l’acceso agli incentivi.
Come accennato, l’attuale schema di decreto ministeriale è stato recentemente oggetto di parere negativo da parte della conferenza stato-regioni; tuttavia si ritiene che esso sarà comunque approvato in tempi brevissimi con alcune piccole modifiche, le quali sembra non riguarderanno gli incentivi previsti per il fotovoltaico e per lo smaltimento dell’amianto.